AGESCIREGOLAMENTO – art. 22 (agg. 2008)
I Consiglieri generali sono ripartiti tra le singole Regioni in proporzione al numero dei censiti nell’anno precedente.
La ripartizione è articolata nel seguente modo: due Consiglieri generali per ogni Regione ed i rimanenti 84 in numero proporzionale al numero dei censiti dell’anno precedente, escludendo dal conteggio le Regioni che non superino la quota di 1,5/84, per un complessivo di 124 Consiglieri generali eletti.
REGOLAMENTO – art. 23 (agg. 2008)
Nelle Assemblee regionali, per l’elezione dei Consiglieri generali, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei Consiglieri da eleggere (se necessario l’arrotondamento si farà per eccesso).
REGOLAMENTO – art. 24, I, II e III comma (agg. 2008)
La Capo Guida, il Capo Scout ed i Consiglieri generali eletti al ruolo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno a seguito di scadenza del mandato, assumono l’incarico dal primo giorno dell’anno scout successivo (1 ottobre).
Le Regioni curano una prima formazione al ruolo dei Consiglieri generali eletti nel periodo che intercorre tra l’elezione e l’inizio del mandato.
Qualora un Consigliere generale tra quelli eletti dall’Assemblea regionale, per qualsiasi ragione, non possa esercitare il relativo mandato – compreso il caso in cui divenga membro di diritto del Consiglio generale – viene sostituito dal primo dei non eletti dello stesso sesso della sua Regione, fino alla successiva Assemblea.
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